Art. 26 del Decreto Legge “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari” del 24 giugno 2014:
per i malati cronici, cioè per più di 14 milioni di persone che rappresentano il 24% degli assistiti dal Servizio Sanitario Nazionale, la validità delle ricette passa da 60 a 180 giorni.
Inoltre, sempre per le patologie croniche, il medico può prescrivere medicinali fino a 6 pezzi per ricetta (limitatamente a due tipi di farmaci), purché già utilizzati dal paziente da almeno 6 mesi. In tal caso, la durata della prescrizione non può comunque superare i 180 giorni di terapia.
Niente più file dal medico di famiglia, dunque, con uno snellimento burocratico che va a tutto vantaggio dei malati cronici e delle loro famiglie.
Ci sono medici di famiglia che non conoscono questa normativa e si rifiutano di prescrivere sei scatole.
N.B.: naturalmente è indispensabile avere il Codice Esenzione per Patologia (nel caso del Parkinson 038) che viene rilasciato dalla ASL su presentazione del referto dell’Ambulatorio Parkinson/Disturbi del Movimento.
Questa informazione era già comparsa sul nostro sito: Consigli utili per i Farmaci anti Parkinson.
Art. 26 del Decreto Legge n. 90 del 24 giugno 2014
(Semplificazione per la prescrizione dei medicinali per il trattamento di patologie croniche)
All’articolo 9, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347,convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
“1-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, nelle more della messa a regime sull’intero territorio nazionale della ricetta dematerializzata di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 2 novembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 264 del 12 novembre 2011, per le patologie croniche individuate dai regolamenti di cui al comma 1, il medico può prescrivere medicinali fino ad un massimo di sei pezzi per ricetta, purché già utilizzati dal paziente da almeno sei mesi. In tal caso, la durata della prescrizione non può comunque superare i 180 giorni di terapia”.
Link all’art. 26 del Decreto Legge n. 90 del 24 giugno 2014
http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/dettaglioAtto?id=49367&articolo=38